che alla parte convenuta sono attribuite ripetibili, commisurate al tutto sommato modesto impegno che ha dovuto profondere per la presente problematica, sollevata e esaminata d'ufficio da questa Camera; Per i quali motivi, decreta: 1. La petizione 12 maggio 2009 è trasmessa per competenza al Pretore del Distretto di Bellinzona, affinché proceda come ai considerandi. Di conseguenza gli incarti n. 10.2009.8 e 10.2009.7 sono tolti dai ruoli della Camera civile del Tribunale d'appello. 2. La tassa di giudizio e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico degli attori in solido, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 500.- di ripetibili. 3. Intimazione: