che la petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è tuttavia affetta da nullità, e il giudice deve ordinare la disgiunzione delle cause, assegnando agli attori un termine per presentare tante petizioni quante ne sono necessarie (Cocchi/Trezzini, CPC TI, n. 11 ad art. 42); che si prescinde in questa sede dall'ordinare la disgiunzione delle cause, per i motivi che saranno esposti appresso;