1993 p. 225, 1987 p. 225); che la fattispecie in oggetto è tipica del litisconsorzio nella sua forma impropria, dal momento che, anche se le questioni di fatto e di diritto sono identiche, i rapporti tra i singoli attori e i convenuti sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro; che in tali circostanze non è perciò possibile inoltrare un’unica petizione, come invece hanno fatto gli attori, volta a ottenere per ciascun attore il risarcimento del proprio preteso danno;