che il nostro codice di procedura civile conosce l’istituto del litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC), non quello invece del litisconsorzio facoltativo improprio, che è tale quando più cause promosse da uno stesso attore contro più convenuti, oppure da più attori contro un solo convenuto, riguardano sì contestazioni identiche nel fatto e nel diritto, ma si riferiscono a rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (Rep. 1993 p. 225, 1987 p. 225);