6'000.- per parte di ripetibili; che la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, con decisione 27 marzo 2009, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile della convenuta, ha annullato la sentenza impugnata ed ha modificato il punto 1 del dispositivo nel senso che la petizione andava ammessa per fr. 341'859.65 più interessi, rinviando per il resto la causa alla scrivente Camera per nuova decisione sulle spese giudiziarie e ripetibili della sede cantonale;