Nel caso concreto gli interessi sarebbero dunque dovuti dal 3 maggio 2008 (doc. II). Tuttavia il giudice pronuncia nei limiti delle domande delle parti (art. 86 CPC), ciò che impone di riconoscere all’istante interessi dalla data da lei indicata, ovvero dal 24 settembre 2008. 7. Visto quanto precede, l’istanza deve essere accolta. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del convenuto, il quale rifonderà all’istante un’indennità per ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il Regolamento sulle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza 7 settembre 2009 di IS 1 è accolta. Di conseguenza CO 1 è condannato a versare a IS 1 fr.