La sua validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2009 (TC Hb, art. 38 ss.). Il calcolo delle indennità viene effettuato in valori percentuali sulla base degli introiti provenenti dalle esecuzioni musicali (TC Hb, art. 16). Per quanto riguarda le manifestazioni danzanti e ricreative, la percentuale è del 5% per i diritti d’autore e dell’1,5% per i diritti affini. Qualora l’obbligato ometta di collaborare per la determinazione dell’importo dovuto, IS 1 può raddoppiare l’indennità (TC Hb, art. 28). La società ha inoltre, in tal caso, la facoltà di effettuare il calcolo sulla base di una stima (TC Hb, art. 32).