, Berna 2008, art. 41, n. 3). In considerazione dei contratti conclusi con gli artisti, degli accordi sottoscritti con le omologhe società estere e della propria posizione di monopolio, l’istante gestisce attualmente in Svizzera la quasi totalità dei diritti d’autore del repertorio mondiale di musica (DTF 107 II 57). In sintesi, i musicisti non gestiscono personalmente i propri diritti ai sensi degli art. 10 e art. 33 lett. e LDA, ma devono di regola affidare tale compito all’ente autorizzato (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Chi vuole organizzare manifestazioni musicali con esibizioni di musicisti deve pertanto chiedere l’autorizzazione a IS 1.