La gestione del diritto esclusivo di esecuzione delle opere musicali non teatrali è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Chi gestisce simili diritti deve essere titolare di un’apposita autorizzazione rilasciata dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (art. 41 LDA). L’istante è l’unico ente che beneficia di una tale autorizzazione (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3a ed., Berna 2008, art. 41, n. 3).