Secondo l’art. 64 cpv. 3 LDA, ciascun cantone designa per tutto il proprio territorio un tribunale incaricato di occuparsi delle azioni civili basate sul diritto d’autore. In esecuzione a tale disposizione, l’art. 48 lett. b n. 5 LOG attribuisce alla cognizione della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, senza riguardo al valore litigioso, le controversie civili in materia di proprietà intellettuale. Essendo la pretesa fatta valere da IS 1 fondata sulla LDA, anche per tale aspetto la competenza della scrivente autorità è data. 2.