{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-03-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2009-16_2010-03-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=104874&nX40_KEY=4921843&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a08027703ea7c05a913a94938597d052"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2009.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.03.2010 10.2009.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diritto di autore, manifestazione con musica"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:40:49", "Checksum": "387c85d3d38c5ab45c3c7b07f4bd5805", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.03.2010 10.2009.16\nRegesto:\nDiritto di autore, manifestazione con musica\n\n\n3. La gestione del diritto esclusivo di esecuzione delle opere musicali non teatrali è sottoposto alla sorveglianza della Confederazione (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Chi gestisce simili diritti deve essere titolare di un’apposita autorizzazione rilasciata dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (art. 41 LDA). L’istante è l’unico ente che beneficia di una tale autorizzazione (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3a ed., Berna 2008, art. 41, n. 3). In considerazione dei contratti conclusi con gli artisti, degli accordi sottoscritti con le omologhe società estere e della propria posizione di monopolio, l’istante gestisce attualmente in Svizzera la quasi totalità dei diritti d’autore del repertorio mondiale di musica (DTF 107 II 57). In sintesi, i musicisti non gestiscono personalmente i propri diritti ai sensi degli art. 10 e art. 33 lett. e LDA, ma devono di regola affidare tale compito all’ente autorizzato (art. 40 cpv. 1 lett. a LDA). Chi vuole organizzare manifestazioni musicali con esibizioni di musicisti deve pertanto chiedere l’autorizzazione a IS 1. In caso contrario egli commette un atto illecito ai sensi degli art. 41 ss CO. Per tutti i casi in cui l’utilizzo di un’opera protetta dà luogo all’obbligo di pagare un’indennità, la società di gestione può agire per riscuotere quanto dovuto senza dover dimostrare per ogni opera un corrispondente mandato (DTF 124 III 489, consid. 2a). Per questi motivi, IS 1 è legittimata a far valere in giudizio la pretesa in esame.\n4. La pretesa fatta valere con l’istanza in esame si basa sulla violazione del diritto esclusivo d’autore e quindi su una responsabilità aquiliana (Kantonsgericht SG, 18 agosto 1999, in Sic! 6/1999, pp. 636 s., consid. 1b). L’art. 10 LDA stabilisce infatti che l’autore ha diritto esclusivo di decidere se, quando e in quale misura la sua opera sarà utilizzata. Secondo l’art. 33 LDA, invece, l’artista interprete ha diritto esclusivo di far vedere o udire la propria prestazione. Organizzare concerti o manifestazioni musicali senza l’autorizzazione dell’avente diritto (o del suo fiduciario) rappresenta dunque un atto illecito. Esso obbliga l’autore a risarcire il danno che ne deriva. Chi, anche nell’ambito dei diritti d’autore, postula in giudizio un risarcimento del danno ai sensi degli artt. 41 ss. CO deve fornire la prova dell’antigiuridicità della condotta, del nesso di causalità, della colpa e del danno (Kantonsgericht SG, 18 agosto 1999, in Sic! 6/1999, p. 637, consid. 2a). Per quanto riguarda l’illiceità, la condotta del convenuto è in contrasto con i già citati artt. 10 e 33 LDA. Anche il nesso di causalità tra violazione e condotta è dato. Relativamente alla colpa, si osserva che il convenuto ha quantomeno preso in considerazione l’eventualità di arrecare un pregiudizio. Egli infatti si è rifiutato, nonostante i ripetuti richiami, di pagare quanto richiesto. Il danno deve essere invece inteso come il mancato guadagno che l’istante (rectius l’avente causa) avrebbe ottenuto qualora il convenuto avesse pagato l’utilizzo dei diritti in questione (Kantonsgericht SG, 18 agosto 1999, in Sic! 6/1999, p. 638, consid. 2b). La pretesa fatta valere da IS 1 è dunque fondata. Rimane da esaminare se anche la sua quantificazione è corretta.\n5. Le società di gestione stabiliscono delle tariffe in vista della riscossione delle remunerazioni (art. 46 cpv. 1 LDA). Secondo l’art. 59 cpv. 3 LDA, le tariffe approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini vincolano il giudice dalla loro entrata in vigore. Nel caso in questione, la Tariffa comune Hb è stata approvata dalla Commissione arbitrale federale il 4 dicembre 1998. La sua validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2009 (TC Hb, art. 38 ss.). Il calcolo delle indennità viene effettuato in valori percentuali sulla base degli introiti provenenti dalle esecuzioni musicali (TC Hb, art. 16). Per quanto riguarda le manifestazioni danzanti e ricreative, la percentuale è del 5% per i diritti d’autore e dell’1,5% per i diritti affini. Qualora l’obbligato ometta di collaborare per la determinazione dell’importo dovuto, IS 1 può raddoppiare l’indennità (TC Hb, art. 28). La società ha inoltre, in tal caso, la facoltà di effettuare il calcolo sulla base di una stima (TC Hb, art. 32). All’importo così calcolato viene poi aggiunta l’IVA del 7,6% per i diritti affini e del 2,4% per i diritti d’autore (LIVA, art. 36).\nNonostante i vari richiami scritti (doc. FF, doc. GG, doc. HH), il convenuto non ha fornito le indicazioni necessarie ai fini della determinazione dell’indennità. L’istante ha dunque emesso il 3 aprile 2008 la fattura n. 1.169.082 per fr. 2'693.60 (doc. II) sulla base di una stima, raddoppiandola. La manifestazione del 1° dicembre 2007 organizzata dal convenuto (doc. DD) al Meeting Center di Iragna era denominata “Navigator clubbing edition”, prevedeva un’entrata di fr. 20.- in prevendita e di fr. 25.- alla cassa serale, con la partecipazione di __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (doc. EE, KK). Il Meeting Center di Iragna è un centro polivalente, con una sala di circa 600m2, che può contenere fino a 1000 persone in occasione di concerti o feste danzanti (doc. JJ). Gli introiti per la manifestazione possono così essere stimati a fr. 20'000.- (fr. 20.- per 1000 posti. L’indennità ammonta quindi a fr. 2'693.60 (5% per diritti d’autore (x2) fr. 2'000.-, IVA del 2,4% fr. 48.-, 1,5% per i diritti affini (x2) fr. 600.-, IVA del 7,6% fr. 45,60)."}