preso atto dello scritto 16 febbraio 2009, congiuntamente sottoscritto dai rappresentanti delle parti, mediante il quale comunicano che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiedono, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura; constatato che nell’accordo raggiunto le parti hanno convenuto che le tasse di giustizia e le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate e che le ripetibili sono compensate; richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg, decreta 1. La causa promossa con istanza cautelare 7 novembre 2008, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli. 2.