| || | | | | | volta a ottenere il pagamento di fr. 8'828.60 oltre interessi al 5% a titolo di diritti d’autore; preso atto che la convenuta è stata sciolta il 15 ottobre 2007 d’ufficio per mancanza di recapito e vista la domanda 1° aprile 2009 dell’attrice, la quale dichiara di ritirare la petizione, non avendo potuto ottenere la reiscrizione della convenuta ai sensi dell’art. 713b CO; considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo più esistenza giuridica; visti l’art. 352 CPC e la vigente TG decreta: 1.