osservato che nella determinazione delle ripetibili si è tenuto conto del valore di causa e della circostanza che l’attrice ha agito mediante il proprio servizio giuridico, senza far capo a un legale esterno; Per i quali motivi, vista, per le spese, la vigente TG pronuncia 1. La causa promossa con petizione 6 febbraio 2007 è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta. 2. La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- (totale fr. 200.-) da anticipare dall'attrice, sono poste a carico della massa fallimentare della convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr. 600.- quale indennità ripetibile. 3. Intimazione: