ritenuto che con scritto 18 giugno 2008 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Faido ha comunicato che nessun creditore ha richiesto la cessione del diritto di continuare la causa ai sensi dell’art. 260 LEF, considerato che il procedimento è diventato privo di interesse, visto che il credito dell’attrice è in sostanza stato riconosciuto, di modo che la causa può essere stralciata dai ruoli; osservato che la tassa e le spese di giudizio, da anticipare dall'attrice, e le ripetibili, devono essere poste a carico della convenuta e meglio della sua massa fallimentare, che in definitiva è risultata soccombente nella vertenza, essa avendo in sostanza aderito alla petizione;