21.2005.3) a questa Camera; preso atto che nel frattempo le parti hanno risolto la vertenza in via extragiudiziale e che l’autorità rogante ha stralciato la causa dai ruoli, come risulta dalla decisione dell’8 agosto 2006 trasmessa in copia autentica a questa Camera il 22 ottobre 2008; considerato che di conseguenza la commissione rogatoriale può essere stralciata anche dai ruoli di questa Camera; richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e l’art. 14 CLA70, decreta 1. La commissione rogatoriale 22 marzo 2004, divenuta priva di oggetto, è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: | | - - | Comunicazione a: