verbale di udienza, pag. 5), a suo dire causate dalle imperfezioni e difetti riscontrabili nella progettazione dell’istante (doc. 6). Sempre secondo le norme SIA 102 1984 i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà dell’architetto, con autorizzazione per il committente di riprodurre a sue spese i documenti (art. 1.10, Hess, op. cit., pag. 123). Resa pertanto verosimile la violazione del diritto di autore dell’istante, per l’uso non autorizzato dei suoi progetti e le prospettate intenzioni della committente di apportarvi modifiche, si giustifica disporre a titolo di misura cautelare per la conservazione delle prove ai sensi dell’art. 65 cpv.