Il contratto del 12 febbraio 2005 (doc. C-E) rinvia esplicitamente alle norme SIA 102 del 1984, il cui articolo 1.9 prevede che il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell’architetto per gli obiettivi contenuti nel contratto con il pagamento dell’onorario, riservato il diritto d’autore. La dottrina ritiene che il committente abbia il diritto di utilizzare senza modifiche l’opera allo scopo convenuto solo a pagamento integrale dell’onorario (Hess, op. cit., n. 27 ad art. 1.9).