La rimozione del nome del progettista dal cartellone pubblicitario gli è dunque imputabile e non si può pertanto mettere in discussione, perlomeno a questo stadio della procedura e a un esame di mera verosimiglianza, la sua legittimazione passiva. 5. Nella fattispecie il contratto stipulato tra l’istante e la convenuta non si limita, come afferma quest’ultima, all’allestimento di piani, ma comprende anche la presentazione della domanda di costruzione e la direzione dei lavori (cfr. doc. C, D, E, F).