Essi adducono inoltre che nella fattispecie non sono dati i requisiti per l’adozione di provvedimenti cautelari, già per il fatto che l’architetto è stato incaricato di allestire i progetti in base a un contratto di appalto, in forza del quale la proprietà dei progetti è passata alla committente, che è legittimata a usarli in proprio per la prima esecuzione senza l’autorizzazione del progettista. Difetta dunque già il requisito del “fumus boni iuris”, mentre non è dato il requisito dell’urgenza e nemmeno quello del notevole pregiudizio, non bastando un possibile o potenziale danno come quello di perdita di immagine paventato dall’istante.