In primo luogo essi rilevano che il convenuto CV 2 difetta della legittimazione passiva, non essendo il proprietario del terreno, né il committente dell’architetto istante né il proprietario del cartellone pubblicitario. Essi adducono inoltre che nella fattispecie non sono dati i requisiti per l’adozione di provvedimenti cautelari, già per il fatto che l’architetto è stato incaricato di allestire i progetti in base a un contratto di appalto, in forza del quale la proprietà dei progetti è passata alla committente, che è legittimata a usarli in proprio per la prima esecuzione senza l’autorizzazione del progettista.