Egli adduce che i requisiti di legge sono adempiuti in concreto, poiché vi è da temere un’azione di occultamento del plagio compiuto dai convenuti, la cancellazione del suo nome dal cartellone provoca un danno d’immagine e di clientela e la probabilità di esito favorevole è documentata agli atti. 2. I convenuti si oppongono all’emanazione di misure cautelari. In primo luogo essi rilevano che il convenuto CV 2 difetta della legittimazione passiva, non essendo il proprietario del terreno, né il committente dell’architetto istante né il proprietario del cartellone pubblicitario.