{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2006-16_2006-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91938&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "38ed5a2f694de4e07337ca3e7a79509a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2006.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2006 10.2006.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Misure provvisionali per diritto di autore di architetto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:16", "Checksum": "67c60ec77c3533c8b8a07c5d5d109518", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2006 10.2006.16\nRegesto:\nMisure provvisionali per diritto di autore di architetto\n\n\n6. L’istante ravvisa la violazione del suo diritto di autore nell’uso da parte dei convenuti del suo progetto e della variante approvata senza la sua autorizzazione dopo la revoca dell’incarico di direzione dei lavori e nella cancellazione dal cartellone da cantiere del suo nome come progettista. Egli adduce a motivo della sua richiesta di misure cautelari l’urgente necessità di rimediare al danno d’immagine conseguente alla cancellazione del suo nome quale progettista della Residenza S__________ sul cartellone da cantiere, posto in una via molto frequentata e di conservare le prove per evitare l’occultamento del plagio commesso dai convenuti. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, il contratto stipulato tra l’architetto e la committente non contempla la cessione del diritto di autore. Il contratto del 12 febbraio 2005 (doc. C-E) rinvia esplicitamente alle norme SIA 102 del 1984, il cui articolo 1.9 prevede che il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell’architetto per gli obiettivi contenuti nel contratto con il pagamento dell’onorario, riservato il diritto d’autore. La dottrina ritiene che il committente abbia il diritto di utilizzare senza modifiche l’opera allo scopo convenuto solo a pagamento integrale dell’onorario (Hess, op. cit., n. 27 ad art. 1.9). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, come del resto ammesso in udienza, già per il fatto che il contenzioso tra architetto e committente verte, tra l’altro, sul pagamento dell’onorario (verbale del 21 novembre 2006, pag. 2). L’uso dei piani senza il consenso dell’autore è dunque di principio escluso, a maggior ragione se la committente vuole apportarvi non meglio precisate modifiche (cfr. verbale di udienza, pag. 5), a suo dire causate dalle imperfezioni e difetti riscontrabili nella progettazione dell’istante (doc. 6). Sempre secondo le norme SIA 102 1984 i documenti di lavoro originali rimangono di proprietà dell’architetto, con autorizzazione per il committente di riprodurre a sue spese i documenti (art. 1.10, Hess, op. cit., pag. 123). Resa pertanto verosimile la violazione del diritto di autore dell’istante, per l’uso non autorizzato dei suoi progetti e le prospettate intenzioni della committente di apportarvi modifiche, si giustifica disporre a titolo di misura cautelare per la conservazione delle prove ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LDA il deposito dei piani originali in possesso dei convenuti, in particolare i piani esecutivi e di dettaglio firmati in originale in scala 1:50 o 1:20, presso la Cancelleria civile del Tribunale di appello, fermo restando che la committente potrà riprodurli prima di consegnarli.\n7. Gli atti di causa hanno dimostrato che il cartellone pubblicitario menzionava il nome del progettista (doc. G), che è poi stato tolto (doc. V). A prescindere dal fatto che l’oggetto non è un’opera protetta, come si è visto, è nondimeno stata resa verosimile, a un sommario esame, la lesione del diritto di paternità dell’architetto istante con la cancellazione del suo nome quale progettista (Barrelet/Egloff, le nouveau droit d’auteur, 2a ed., Berna 2000, n. 11 ad art. 9 pag. 45). Nella misura in cui sul cantiere si trova un cartellone pubblicitario che reca i nomi delle ditte attive nell’edificazione e dell’ingegnere, la mancata indicazione del nome del progettista equivale a privare quest’ultimo della sua paternità ideale sul progetto agli occhi dei passanti, ciò che gli causa ogni giorno un danno di immagine, non riparabile se non facendo ordine ai convenuti di rimettere il suo nome sul cartellone. Per contro l’obbligo di mantenere inalterato il cartellone ora esistente nel punto in cui è situato costituisce una restrizione sproporzionata dei diritti economici della committente, che deve poter spostare o sopprimere il manufatto a seconda delle esigenze di avanzamento dei lavori di edificazione in corso sul cantiere. Qualora vi sia sul cantiere un cartellone pubblicitario, nondimeno, esso deve menzionare anche il nome del progettista.\n8. Le domande cautelari intese alla consegna degli esemplari firmati dei piani originali e alla reiscrizione del nome del progettista sul cartellone pubblicitario possono dunque essere accolte, mentre non si giustifica di vietare la sostituzione del manufatto esistente. Le misure provvisionali ammesse non comportano pregiudizi per i committenti e non vi è dunque motivo per imporre all’istante la prestazione di una garanzia, come richiesto dai convenuti all’udienza del 21 novembre 2006.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza reciproca delle parti.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L'istanza di misure cautelari è parzialmente accolta e di conseguenza:\n1.1 Ad CV 1 e CV 2 è fatto ordine di depositare entro 30 giorni presso la Cancelleria civile del Tribunale di appello tutti gli esemplari firmati dei piani esecutivi e di dettaglio (1:50 e/o 1:20) relativi alla Residenza S__________ e allestiti dall’arch. AT 1.\n1.2 Ad CV 1 e CV 2 è fatto ordine di riscrivere il nome dell’arch. AT 1 quale progettista sul cartellone pubblicitario posto sul cantiere in via __________, particella n. __________ RFD __________, negli stessi caratteri in cui figura il nome dell’ingegnere.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1’500.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 1’550.–\nsono posti per 2/3 a carico di CV 1 e CV 2, con vincolo di solidarietà, e per il resto a carico dell’istante. CV 1 e CV 2 rifonderanno inoltre a AT 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1’500.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione:\n|\n|\n- ; - .\n|\n|\nterzi implicati |\n|\nLa presidente:\navv. Emanuela Epiney-Colombo"}