riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (cpv. 2); che la competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano spetta al Pretore (art. 513b CPC), non invece alla Camera civile d'appello, che è in questi casi competente solo per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione; che di conseguenza l'istanza di cui trattasi, proposta alla Camera civile d'appello, è irricevibile;