che le parti sono risultate soccombenti in misura pressoché uguale, sicché si giustifica di caricare loro le spese in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili della sede cantonale; che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.- (tassa di giustizia di fr. 4'800.-, indennità per testimoni di fr. 150.- e spese di fr. 50.-), già anticipate dall'attore, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.