{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2005-7_2006-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91517&nX40_KEY=4711239&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e81ecde0c0ce8b50132aaa9206a111a1"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2005.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2006 10.2005.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - merce contraffatta"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:23:38", "Checksum": "355fcc53565381810729d4b198fb5896", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2006 10.2005.7\nRegesto:\nprotezione dei marchi - merce contraffatta\n\n\nche questa misura è un corollario del diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'art. 3 capoverso 1 LPM (art. 13 cpv. 2 LPM);\nche l'art. 3 cpv. 1 LPM esclude dalla protezione come marchio non solo i segni identici, ma anche i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (lett. c);\nche, come dimostrato in concreto, questa fattispecie è pienamente realizzata per mezzo della messa in commercio degli accessori d'abbigliamento, dapprima trattenuti in dogana e ora sequestrati;\nche peraltro la sola circostanza di ricevere merce in magazzini doganali in franchigia rappresenta una violazione del diritto al marchio sul territorio nazionale (DTF 110 IV 108);\nche, quanto al convenuto, egli può essere senz'altro considerato importatore della merce sequestrata ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. d) LPM, in quanto destinatario dell'invio denunciato al recapito \"__________\";\nche infatti l'importazione e l'esportazione di merce contrassegnata con marchi protetti in Svizzera, costituisce uso interno, indipendentemente dal fatto di sapere se la merce è destinata al mercato svizzero o al mercato estero (Willi, op. cit., art. 13 LPM, N. 33) e che anche il solo immagazzinaggio allo scopo di commercializzare merce rappresenta uso del marchio relativo da parte di ogni persona coinvolta nell'operazione: grossisti, dettaglianti, commissionari, spedizionieri, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 31).\nMotivi per i quali,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA\npronuncia:\n1. La petizione 15 aprile 2005 di __________, __________, è accolta.\n1.1. Di conseguenza è ordinata la confisca e la distruzione, ad opera della Camera giudicante, di tutta la merce contenuta nel pacco __________ destinato al signor CV 1, fermo deposito __________, spedito da __________, __________, __________, sequestrato negli uffici dell'Amministrazione federale delle dogane, Ispettorato di __________.\n2. Le spese, comprese le prevedibili spese di pubblicazione e\ndi distruzione della merce: fr. 1'100.-\ne la tassa di giustizia fr. 1'000.-\ntotale: fr. 2'100.-\nanticipate dall'attrice, sono poste a carico di CV 1.\nQuesti rifonderà alla società attrice l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}