In siffatta evenienza non sussiste un obbligo generale d’informazione. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di consigliare spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi (DTF 119 II 333 consid. 5 e 7; ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2). 7. Il convenuto ritiene che la banca non abbia saputo dimostrare che l'operatività svolta sul conto in questione fosse tutta a lui riconducibile. Ancora una volta le risultanze istruttorie - nei confronti delle quali il convenuto non muove una sola minima critica e che vanno ritenute, pur provenendo da funzionari della banca, assolutamente attendibili (cfr.