Il convenuto rimprovera alla banca di non essere tempestivamente intervenuta al momento in cui l'operatività del conto più non rispettava il limite di credito concesso, rispettivamente i margini di garanzia pattuiti. 5.1. In base alla dottrina e alla giurisprudenza, se, come nella fattispecie -ove l’attore gestiva personalmente il suo conto, sia pure facendo talora capo alle intese con il funzionario suo referente in sala cambi- la banca non è al beneficio di un contratto di gestione patrimoniale (ICCTF 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1)