cominciavano ad intaccare il patrimonio stesso della banca, lucrando ugualmente commissioni, ed inoltre di non aver dimostrato che tutta l'operatività sul conto fosse riconducibile al solo convenuto. 3. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera, stante il foro pattuito con la sottoscrizione delle condizioni generali di apertura del conto (art. 14, doc. C), e l'adempimento delle condizioni formali (art. 302 CPC) per la promozione della causa direttamente in appello. La petizione va così dichiarata ammissibile.