Il convenuto si oppone alla petizione ritenendo che il danno lamentato, che contesta e non ritiene provato, a torto, dalla banca sia da ricondurre allo stesso istituto di credito che ha apertamente violato il dovere di diligenza e fedeltà nei confronti del cliente gestendo in modo non professionale l'operatività della relazione bancaria, non informandolo in maniera tempestiva e corretta e violando ripetutamente le istruzioni ricevute. Solo con l'allegato conclusivo, il convenuto ha poi precisato quali doveri avrebbe violato la banca e meglio il fatto di aver autorizzato operazioni in contrasto con le marginature e di non essere intervenuta nemmeno quando le operazioni ancora aperte