{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2005-2_2007-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95529&nX40_KEY=4921883&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc03aa826ade0972a06c2daf06dbfe13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2007 10.2005.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La banca non è responsabile delle perdite subite da un cliente per operazioni su un conto corrente/conto deposito da lui gestito direttamente e sul quale la banca ha rinunciato a chiedere la prestazione di un margine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:52", "Checksum": "66f2bb81e50e7681d9cb8a056b7a3096", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2007 10.2005.2\nRegesto:\nLa banca non è responsabile delle perdite subite da un cliente per operazioni su un conto corrente/conto deposito da lui gestito direttamente e sul quale la banca ha rinunciato a chiedere la prestazione di un margine\n\n\n8. Il convenuto ritiene che la perdita vantata dalla banca non sia provata. Ancora una volta a torto. Dall'estratto conto relativo al conto __________ 1__________ rubrica CHF, per il periodo 1.7.2003/31.12.2003, risulta, con valuta 20.11.2003, un'esposizione negativa di fr. 267'597.79 (cfr. estratto conto citato, pag. 16 in plico doc. P). Tale estratto conto è stato trasmesso al cliente con il sistema \"fermo banca\" come pattuito tra le parti al momento dell'apertura del conto (doc. A) senza che appaia, agli atti di causa, qualsiasi specifica contestazione prima della presentazione dell'allegato di risposta di causa del 30 maggio 2005, a distanza di circa un anno e mezzo. Tale atteggiamento del convenuto rappresenta una ratifica delle risultanze di quell'estratto che contiene operazioni usuali e lecite inerenti specificatamente il tipo di rapporto tra le parti (a contrario II CCA 8 marzo 1996 F. SA c. M.). Inoltre il convenuto, con un fax del 26 settembre 2003, ha confermato la posizione (\"la presente per confermarti la posizione\", doc. Z). Anche se l'espressione è assolutamente generica non vi è altra spiegazione che si riferisse a quella del suo conto ed alla sua esposizione negativa che gli era nota (teste M__________: \"Ricordo che chiedemmo a V__________ di voler confermare la sua posizione che era debitoria e lui ci disse che lo avrebbe fatto senza però indicare alcuna cifra. Da qui il fax che ci ha inviato. V__________ era informato e conosceva l'entità del debito nei confronti della banca.\").\n9. Un'ultima contestazione del convenuto riguarda il fatto che la banca ha continuato a beneficiare di utili quali commissioni e costi di gestione per operazioni effettuate anche quando la marginatura non era più garantita. Non ne trae conclusioni particolari. Se si riferisce alla mancata diligenza della banca per aver operato in regime di carenza di garanzia valgono le motivazioni di cui al consid. 5.1; se si riferisce ad una pretesa di rimborso addebitando alla banca di aver lucrato in modo contrario ai suoi obblighi, ancora una volta, fa difetto una responsabilità dell'attrice e, in ogni caso, il convenuto non ha sostanziato e provato le sue pretese.\n10. La petizione deve così essere accolta per capitale ed interessi (lettera di messa in mora del 20 novembre 2003, doc. BB), con tasse, spese e ripetibili a carico del convenuto.\nPer i quali motivi\nvisti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG\ndichiara e pronuncia\n1. La petizione 17 febbraio 2005 è accolta e di conseguenza CV 1, M__________, è condannato a pagare alla AT 1, L__________, l'importo di fr. 267'597.79 oltre interessi al 5% dal 20 novembre 2003.\n2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 9’000.-\nb) spese fr. 150.-\nTotale fr. 9’150.-\ngià anticipati e da anticiparsi dalla parte attrice, sono a carico del convenuto CV 1 che rifonderà, inoltre, alla controparte l'importo di fr. 17'000.- per ripetibili.\n3. Intimazione:\n|\n|\n- - |\n|\nterzi implicati |\n1. TE 1 2. TE 2 3. TE 3 4. TE 4 5. TE 5\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}