{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2005-2_2007-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95529&nX40_KEY=4921883&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc03aa826ade0972a06c2daf06dbfe13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2007 10.2005.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La banca non è responsabile delle perdite subite da un cliente per operazioni su un conto corrente/conto deposito da lui gestito direttamente e sul quale la banca ha rinunciato a chiedere la prestazione di un margine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:52", "Checksum": "66f2bb81e50e7681d9cb8a056b7a3096", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2007 10.2005.2\nRegesto:\nLa banca non è responsabile delle perdite subite da un cliente per operazioni su un conto corrente/conto deposito da lui gestito direttamente e sul quale la banca ha rinunciato a chiedere la prestazione di un margine\n\n\n5.1. In base alla dottrina e alla giurisprudenza, se, come nella fattispecie -ove l’attore gestiva personalmente il suo conto, sia pure facendo talora capo alle intese con il funzionario suo referente in sala cambi- la banca non è al beneficio di un contratto di gestione patrimoniale (ICCTF 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1), essa non può essere resa responsabile nei confronti di un cliente per non avergli chiesto la prestazione di un margine o per avergli chiesto un margine insufficiente in occasione dell’effettuazione di una transazione che in realtà necessiterebbe il versamento di un tale margine (Lombardini, Droit bancaire suisse, p. 483 n. 87). Il margine ha in effetti quale unico scopo quello di limitare i rischi che la banca correrebbe in caso d’insolvenza del cliente e dunque essa è di principio libera di rinunciarvi (Lombardini, op. cit., ibidem; Lombardini, Transaction sur options, appels de marge et responsabilité de la banque pour abus de droit, in NRCP 2005 p. 52; Lombardini, La jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la gestion de fortune en 2005, in NRCP 2005 p. 257; SJ 1999 205 consid. 4c; ICCTF 8 dicembre 2000 4C.166/2000 consid. 5b/cc, 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1, 26 gennaio 2005 4C.298/2004). Diverso è però il caso se i rapporti contrattuali prevedono un obbligo di richiedere un tale margine (sentenza SJ citata) oppure se dalla concreta pattuizione sul margine sia evincibile una particolare esigenza di protezione del cliente (ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1).\n5.2. Negli accordi sui margini (doc. M e doc. T), intervenuti tra le parti, non vi è nessun accenno a tale obbligo, anzi si dichiara che \"la banca ha il diritto di prendere tutte le misure necessarie per stabilire il livello di garanzie, richieste senza tuttavia esserne obbligata\". Nemmeno era evincibile un'esigenza di protezione specifica del cliente poiché quest'ultimo era titolare, a M__________, di una società di intermediazioni finanziarie specialmente sui cambi (cfr. rapporto doc. S e teste Q__________) ed era sicuramente esperto in materia di cambi (teste Q__________).\n6. Il convenuto rimprovera pure alla banca di non averlo compiutamente e tempestivamente informato della situazione. La censura è assolutamente infondata. L'istruttoria ha dimostrato il contrario (teste M__________: \"Nel luglio/agosto 2003....la situazione ha cominciato a peggiorare. Io l'ho avvertito durante colloqui telefonici del peggioramento della situazione\"; \"In settembre la situazione è precipitata con la garanzia che non copriva più l'esposizione del conto. V__________ è stato informato di ciò sia con telefonate mie ed anche con una visita che gli ho fatto con il signor Q__________ a M__________. Anche in questa situazione non si dimostrò preoccupato e promise che avrebbe fatto affluire nuovi capitali....\"; \"Venne anche avvertito che se la garanzia non fosse stata ricostituita avremmo chiuso tutte le operazioni. Ci disse allora di temporeggiare e di persino prorogare la scadenza di alcune operazioni\" e teste Q__________: \"Era a conoscenza che la garanzia era in buona parte erosa\"; \"Gli è stato detto che se le garanzie non fossero entrate le operazioni sarebbero state chiuse. Chiese appunto di temporeggiare e di non rendere la situazione più critica. Purtroppo le garanzie promesse non sono mai arrivate e allora si è deciso d chiudere le posizioni\"). Ed inoltre per la giurisprudenza (ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b, 9 dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2; 26 gennaio 2005 4C.298/2004 consid. 3.1; sentenza 12 novembre 2004 della Cour de Justice di Ginevra, in NRCP 2004 p. 258 consid. 5.1; II CCA 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150), la banca che non è al beneficio di un mandato di gestione e si impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a salvaguardare gli interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste un obbligo generale d’informazione. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di consigliare spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi (DTF 119 II 333 consid. 5 e 7; ICCTF 22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2).\n7. Il convenuto ritiene che la banca non abbia saputo dimostrare che l'operatività svolta sul conto in questione fosse tutta a lui riconducibile. Ancora una volta le risultanze istruttorie - nei confronti delle quali il convenuto non muove una sola minima critica e che vanno ritenute, pur provenendo da funzionari della banca, assolutamente attendibili (cfr. II CCA 15 marzo 2005 in NRCP 2005 p. 290) - indicano che nella posizione CV 1 non sono state addebitate operazioni riguardanti altri clienti (testi M__________ e S__________) e che, prima della causa, mai fu espressa una contestazione del genere (teste M__________) riguardante le operazioni effettuate, di ognuna delle quali era informato (teste Q__________). Del resto il convenuto ben si guarda dal segnalare una qualsiasi operazione tra quelle contenute nella documentazione di cui ai plichi doc. N, O e P che non sarebbe avvenuta per suo ordine."}