{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2005-2_2007-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95529&nX40_KEY=4921883&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc03aa826ade0972a06c2daf06dbfe13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2007 10.2005.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La banca non è responsabile delle perdite subite da un cliente per operazioni su un conto corrente/conto deposito da lui gestito direttamente e sul quale la banca ha rinunciato a chiedere la prestazione di un margine"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:52", "Checksum": "66f2bb81e50e7681d9cb8a056b7a3096", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2007 10.2005.2\nRegesto:\nLa banca non è responsabile delle perdite subite da un cliente per operazioni su un conto corrente/conto deposito da lui gestito direttamente e sul quale la banca ha rinunciato a chiedere la prestazione di un margine\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 28 settembre 2007/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, Walser e Cocchi (giudice supplente) |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 17 febbraio 2005 da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\n|\n|\n|\ncon la quale l'attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 267'597.79 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 in materia di credito in conto corrente (operazioni sui cambi), mentre quest'ultimo, con risposta 30 maggio 2005, ne postula l'integrale reiezione.\nAvendo le parti proceduto all'udienza di dibattimento finale del 23 gennaio 2007, dopo aver presentato i rispettivi allegati di conclusione con i quali ribadiscono le loro antitetiche domande.\nLetti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.\nConsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. CV 1 ha aperto il 18 settembre 2002 presso la AT 1 (in seguito Banca) il conto 1__________ __________, depositandovi, il successivo 30 settembre 2002, l'importo di € 620'000.-. CV 1, che non ha conferito mandato di gestione alla banca, ha eseguito operazioni spot ed opzioni sui cambi EURO/USD/CHF ottenendo, dalla banca, un primo limite di credito di € 2'250'000.- con un margine del 20% e successivamente un nuovo limite, sempre per operazioni sui cambi, pari a € 5'000'000.- con un margine di garanzia del 10%, garanzia costituita dal deposito in conto. Le operazioni eseguite da CV 1 hanno subito delle importanti perdite così da erodere la garanzia e la mancanza dell'apporto delle chieste nuove garanzie ha determinato la banca, nel novembre 2003, a chiudere le operazioni con il risultato di una perdita di complessivi fr. 267'597.79 che sono chiesti, con l'azione che ci occupa, in restituzione.\n2. Il convenuto si oppone alla petizione ritenendo che il danno lamentato, che contesta e non ritiene provato, a torto, dalla banca sia da ricondurre allo stesso istituto di credito che ha apertamente violato il dovere di diligenza e fedeltà nei confronti del cliente gestendo in modo non professionale l'operatività della relazione bancaria, non informandolo in maniera tempestiva e corretta e violando ripetutamente le istruzioni ricevute. Solo con l'allegato conclusivo, il convenuto ha poi precisato quali doveri avrebbe violato la banca e meglio il fatto di aver autorizzato operazioni in contrasto con le marginature e di non essere intervenuta nemmeno quando le operazioni ancora aperte cominciavano ad intaccare il patrimonio stesso della banca, lucrando ugualmente commissioni, ed inoltre di non aver dimostrato che tutta l'operatività sul conto fosse riconducibile al solo convenuto.\n3. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera, stante il foro pattuito con la sottoscrizione delle condizioni generali di apertura del conto (art. 14, doc. C), e l'adempimento delle condizioni formali (art. 302 CPC) per la promozione della causa direttamente in appello. La petizione va così dichiarata ammissibile. Pacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, per l'esplicita scelta delle parti (art. 14 delle CG, doc. C; art. 17 Convenzione di Lugano).\n4. Il conto corrente/deposito aperto dal convenuto presso l'attrice ha natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann, Berner Kommentar, N. 429 ad art. 398 CO). Per quanto riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., N. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.150). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di principio essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann, op. cit., ibidem; II CCA 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94 in NRCP 2003 p. 249, 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in NRCP 2004 p. 293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45).\n5. Il convenuto rimprovera alla banca di non essere tempestivamente intervenuta al momento in cui l'operatività del conto più non rispettava il limite di credito concesso, rispettivamente i margini di garanzia pattuiti."}