{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-06-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2005-1_2005-06-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=66756&nX40_KEY=4922002&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d7ea0ac10f6a2ee947db1b667abfe162"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2005.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.06.2005 10.2005.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "cauzione processuale - attore con sede a Singapore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:48:27", "Checksum": "bc9dd2cba7e7a56dec8549d4d15388f2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.06.2005 10.2005.1\nRegesto:\ncauzione processuale - attore con sede a Singapore\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 1° giugno 2005/rgc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Walzer e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, assente) |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa, con petizione 3 febbraio 2005, da\n|\n|\nAT 1 rappr. da RA 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 rappr. da RA 3 e da RA 2 |\n|\n|\n|\nin materia di risarcimento per violazione contrattuale.\nEd ora sulla domanda di cauzione processuale 22 aprile 2005 con la quale la convenuta ha chiesto che l’attrice sia obbligata a depositare un importo di Fr. 50'000.- a valere quale garanzia per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili.\nLette le osservazioni 13 maggio 2005 dell’attrice che chiede, in via principale, che la domanda venga respinta e, in via subordinata, che l’importo della cauzione venga limitato a Fr. 5'000.-.\nEsaminati gli atti dell’incarto\nConsiderato\nin fatto ed in diritto\nche l’attrice ha sede a __________, Stato che non ha firmato con la Svizzera alcun trattato od accordo bilaterale riguardante l’esonero dalla prestazione di cautio judicatum solvi, e di conseguenza può essere obbligata a prestarla in questa procedura per la disposizione dell’art. 153 cpv. 1 lett. b) CPC;\nche la domanda di cauzione è stata presentata contestualmente alla risposta di causa e quindi non può coprire questa attività del patrocinatore siccome i costi relativi si sono prodotti già prima dell’inoltro della domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 153 m. 64 e n. 287);\nche, tenuto conto di un valore di causa di Fr. 250'000.-, le ripetibili dovute dalla parte attrice, qualora dovesse completamente soccombere nell’azione giudiziaria che ci occupa, possono situarsi tra Fr.12'500.- e Fr. 20'000.- (art. 9 TOA) e quindi la si può obbligare, poiché l’attività spesa per l’allestimento della risposta non può essere considerata, a prestare una cauzione di Fr. 12'500.-;\nche le spese e le ripetibili di questo decreto seguono la soccombenza reciproca delle parti che, in funzione delle loro richieste iniziali, può essere valutata in ¾ a carico dell’istante convenuta nel merito e nel rimante quarto a carico della controparte, alla quale dovrà pure essere versata un’ndennità ridotta per ripetibili di Fr. 250.-;\nPer i quali motivi\nvisto l’art. 153 CPC\ndecreta\n1. È fatto obbligo a AT 1, __________ di prestare una cauzione giudiziaria di Fr. 12'500.- mediante deposito di una garanzia di primaria banca svizzera o versamento in contanti sul conto 69-10370-9 Tribunale d’appello AGITI.\n2. La cauzione dovrà essere prestata entro il giorno 20 giugno 2005 con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine la causa verrà stralciata dai ruoli.\n3. Le spese del presente giudizio di complessivi Fr. 250.- sono a carico per ¾ dell’istante CV 1 e per ¼ di AT 1 cui controparte verserà Fr. 250.- per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione:\n|\n|\n- ; - ; - .\n|\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}