banca, sgorgante dagli art. 397 e 398 CO, di informare correttamente il cliente in merito a quell’operazione. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che l’investimento proposto comportasse il bonifico di denaro (doc. D e 2) a favore di altre entità giuridiche esterne alla banca non è di per sé tale da far venir meno l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (così pure nella DTF 110 II 360 citata), non essendo stato provato che il cliente fosse stato reso edotto e fosse dunque cosciente che lo stesso non rientrava nelle direttive di investimento dell’istituto di credito per cui l’operazione avveniva al di fuori ed anzi contrariamente ai dettami della banca.