n. 12.98.9). Sennonché, non avendo la convenuta contestato l’esistenza della truffa di R__________ __________ a danno dell’attore, da lei ritenuta pacifica, la circostanza dev’essere ritenuta assodata. 4. La convenuta ha innanzitutto eccepito la prescrizione delle pretese fatte valere con la petizione, rilevando come le stesse, in assenza di un mandato di gestione o di consulenza tra le parti, fossero di natura extracontrattuale (dunque con un termine di prescrizione annuale) ed anzi riguardavano più che altro un investimento privato posto in atto, esternamente alla banca, tra l’attore e l’allora direttore della filiale. L’eccezione è manifestamente infondata.