Ora, se di principio è vero che una sentenza penale di condanna fa stato per l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale solo se la parte lesa si è costituita parte civile (art. 112 cpv. 1 CPC), e dunque in concreto la menzionata sentenza delle Assise non potrebbe giovare all’attore, il quale, come detto, non si era costituito parte civile, è però altrettanto vero che gli accertamenti e le considerazioni ivi esposti rappresentano nondimeno un mezzo di prova di accresciuta rilevanza, che spetta semmai alla controparte di rimettere in discussione (cfr. II CCA 15 aprile 1998 inc. n. 12.97.300, 12 maggio 1998 inc. n. 12.98.9).