F1) non essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc.. In tali circostanze non vi è motivo -né del resto la convenuta l’ha preteso- di ridurre il risarcimento a favore dell’attore, così che in definitiva la convenuta dev’essere condannata a rifondergli la somma di US$ 167'717.35, a cui devono essere aggiunti gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 21 ottobre 2003 (doc. L), prima valida interpellazione agli atti.