E nemmeno gli si può rimproverare di non aver reclamato, come invece previsto dalle condizioni generali (doc. 1), entro un mese dal ricevimento del relativo estratto conto, il fatto che l’operazione in questione non fosse riportata negli estratti conto (cfr. ad es. doc. F1) non essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc..