{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-8_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90183&nX40_KEY=4921971&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eab71211bfe3197eb51726b151f3193c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:34:00", "Checksum": "e57f5916b1d9935a6cbe41666b94cf8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.8\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico\n\n\nNel caso di specie, lo scopo della dichiarazione di scarico di cui al doc. F era unicamente quello di ottenere dall’attore la conferma che il mutuo a favore della N__________ __________ era avvenuto con il suo accordo, ciò che la convenuta aveva motivo di dubitare. Allorché ha sottoscritto quella dichiarazione, l’attore non era a conoscenza, né avrebbe potuto esserlo in buona fede, del fatto che l’investimento effettuato, a quel momento ancora in essere, si sarebbe risolto con una perdita totale del capitale mutuato -ed anzi gli interessi per i primi 5 mesi gli erano stati regolarmente corrisposti- in conseguenza delle manovre truffaldine poste in atto da R__________ __________, circostanze queste per altro ignorate anche dalla convenuta, la quale ha preso atto del carattere penale dell’agire di R__________ __________ solo 3 mesi dopo, nel gennaio 1999, ritenuto che nel dicembre 1998 non vi erano ancora concreti indizi di reato a suo carico (cfr. doc. I p. 4 e verbale M__________ __________ richiamato). In tali circostanze, è chiaro che la dichiarazione di scarico in parola non può impedire all’attore di far valere le richieste formulate in questa sede.\n5.2 Ma, a prescindere da quanto precede, la dichiarazione di scarico in questione sarebbe in ogni caso nulla in applicazione degli art. 100 cpv. 1 e 101 cpv. 3 CO, disposizioni che dichiarano nulli i patti aventi per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o colpa grave il debitore che agisce personalmente o tramite un ausiliario, ritenuto che per accordi preventivi ai sensi di quelle norme si intendono quelli conclusi prima del verificarsi del danno (ICCTF 4 febbraio 2000 4C.411/1999; Wiegand, Basler Kommentar, 2. ed., N. 2 ad art. 100 CO). Nel caso di specie è incontestabile da una parte che al momento in cui è stata sottoscritta la dichiarazione di cui al doc. F il danno, corrispondente alla perdita del capitale mutuato dall’attore, non si era ancora prodotto, lo stesso essendosi verificato solo al momento in cui l’importo mutuato non è stato restituito alla prevista scadenza del contratto, nel gennaio 1999 (cfr. doc. E), e dall’altra che R__________ __________ nell’occasione aveva agito dolosamente.\n6. Per il resto la convenuta non contesta seriamente di poter essere resa responsabile per l’agire del suo ausiliario ex art. 101 CO, né ha preteso di aver provato che questi nell’occasione aveva fatto uso di tutta la diligenza che il cliente poteva attendersi da lei qualora essa avesse agito in prima persona o con i suoi organi (Wiegand, op. cit., N. 15 ad art. 101 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 7. ed., n. 2873; DTF 92 II 15 consid. 3, 113 II 424 consid. 1b; II CCA 25 gennaio 1996 inc. n. 10.95.80). La sua responsabilità deve pertanto essere di principio ammessa.\n7. In punto al danno subito dall’attore, si deve osservare che lo stesso, contrariamente a quanto preteso da quest’ultimo, non corrisponde tuttavia all’intero importo mutuato di US$ 175'000.-. In effetti se la convenuta avesse ossequiato i suoi obblighi di mandataria, la conseguenza sarebbe stata che l’attore non avrebbe provveduto all’investimento. Questi deve pertanto venir posto nella situazione in cui si troverebbe qualora l’investimento non si fosse mai realizzato. Ciò significa che gli utili conseguiti in relazione all’affare, in concreto quindi gli interessi di US$ 7'282.65 che gli sono stati versati per i primi 5 mesi (doc. C e 3), devono essere computati (ICCTF 25 febbraio 2005 4C.365/2004). Il danno subito dall’attore può quindi essere quantificato in US$ 167'717.35.\n8. All’attore non si può infine rimproverare una concolpa per aver accettato l’operazione propostagli da un funzionario che nel corso degli anni si era dimostrato meritevole della sua fiducia, tanto più che l’investimento, nella misura in cui prevedeva il versamento di un interesse del 10% annuale (cfr. doc. E), neppure poteva essere considerato a carattere speculativo. E nemmeno gli si può rimproverare di non aver reclamato, come invece previsto dalle condizioni generali (doc. 1), entro un mese dal ricevimento del relativo estratto conto, il fatto che l’operazione in questione non fosse riportata negli estratti conto (cfr. ad es. doc. F1) non essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc.. In tali circostanze non vi è motivo -né del resto la convenuta l’ha preteso- di ridurre il risarcimento a favore dell’attore, così che in definitiva la convenuta dev’essere condannata a rifondergli la somma di US$ 167'717.35, a cui devono essere aggiunti gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 21 ottobre 2003 (doc. L), prima valida interpellazione agli atti.\n9. Ne discende il parziale accoglimento della petizione.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 2 giugno 2004 è parzialmente accolta.\n§. Di conseguenza CV 1, __________, è condannata a pagare a AT 1, __________ la somma di US$ 167'717.35 oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2003.\nII. Le spese giudiziarie, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 9'900.-\nb) spese fr. 100.-\nTotale fr. 10'000.-\ngià anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 1/20 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 15'000.- a titolo di ripetibili parziali.\nIII. Intimazione:\n|\n|\n- - |\n|"}