{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-8_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90183&nX40_KEY=4921971&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eab71211bfe3197eb51726b151f3193c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:34:00", "Checksum": "e57f5916b1d9935a6cbe41666b94cf8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.8\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico\n\n\nNel caso di specie non è necessario stabilire se il fatto che le parti fossero legate tra loro da varie convenzioni, ed in particolare da un contratto relativo all’apertura di un conto e di un deposito (doc. B9) e da una convenzione per investimenti fiduciari (doc. B6), fosse tale da comportare un obbligo generale di informazione da parte della convenuta verso l’attore. È in effetti pacifico che il mutuo a favore della società N__________ __________, così come gli altri investimenti da lui eseguiti in precedenza, era stato proposto e dunque consigliato all’attore dall’allora direttore della convenuta R__________ __________, il quale nell’occasione aveva agito nell’ambito delle sue funzioni ed oltretutto nei locali della banca (cfr. pure la testimonianza di Ri__________ __________, ancorché la sua forza probatoria sia limitata, avendo egli avviato un’azione giudiziaria simile nei confronti della convenuta), per cui è incontestabile che a quel momento tra la convenuta e l’attore si sia instaurato un rapporto contrattuale, con in particolare l’obbligo per la banca, sgorgante dagli art. 397 e 398 CO, di informare correttamente il cliente in merito a quell’operazione. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che l’investimento proposto comportasse il bonifico di denaro (doc. D e 2) a favore di altre entità giuridiche esterne alla banca non è di per sé tale da far venir meno l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti (così pure nella DTF 110 II 360 citata), non essendo stato provato che il cliente fosse stato reso edotto e fosse dunque cosciente che lo stesso non rientrava nelle direttive di investimento dell’istituto di credito per cui l’operazione avveniva al di fuori ed anzi contrariamente ai dettami della banca. Ed allo stesso modo, nonostante quanto preteso dalla convenuta, nessuna prova è stata addotta a sostegno della tesi secondo cui nell’occasione il rapporto contrattuale sarebbe stato concluso direttamente tra l’attore ed il funzionario della convenuta, nell’ambito di una relazione privata tra loro, senza con ciò un coinvolgimento della convenuta. In presenza di una relazione contrattuale tra le parti, soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), l’eccezione di prescrizione deve pertanto essere respinta.\n4.2 L’eccezione di prescrizione andrebbe in ogni caso disattesa anche qualora si volesse per ipotesi ammettere il carattere extracontrattuale della pretesa fatta valere dall’attore. In effetti giusta l’art. 60 cpv. 2 CO se l’azione di risarcimento deriva da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga -ciò che è sicuramente il caso nel caso concreto in cui R__________ __________, che in quanto direttore della filiale era anche da un punto di vista funzionale un organo della convenuta (II CCA 26 aprile 1993 inc. n. 97/92, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54; cfr. DTF 97 I 596 consid. 4a, 104 II 190 consid. 3b, 105 II 289 consid. 3-5), è stato condannato per truffa, fattispecie questa che è soggetta ad un termine di prescrizione di 15 anni (art. 70 cpv. 1 lett. b e art. 146 cpv. 1 CP)- questa si applica anche all’azione civile.\n5. La convenuta ritiene che la sua responsabilità sarebbe in ogni caso esclusa a seguito della sottoscrizione da parte dell’attore, il 12 novembre 1998, di una “dichiarazione di scarico”, secondo cui questi \"prende atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei suoi averi presso il __________, __________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle sue disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 175'000 a favore della società N__________) perciò, apponendo la propria firma sul relativo estratto bancario, rilasciato in data 12 novembre 1998, da pieno e totale discarico alla banca del proprio operato\" (doc. F). L’eccezione è infondata.\n5.1 La dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire che nel diritto societario -ma le conclusioni possono essere evidentemente estese a tutti i campi del diritto- una dichiarazione di scarico è operante solo nella misura in cui si riferisce a fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano comunque a sua conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa (DTF 78 II 155, 95 II 320 consid. IV.2; ICCTF 29 giugno 2005 4C.107/2005; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 435 n. 129; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs, Der Déchargebeschluss, in AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs, in AJP 2003 p. 502; gli stessi principi valgono del resto anche per una dichiarazione di ratifica: II CCA 4 gennaio 1991 inc. n. 2344, 22 gennaio 1996 inc. n. 10.95.75)."}