{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-8_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90183&nX40_KEY=4921971&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eab71211bfe3197eb51726b151f3193c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:34:00", "Checksum": "e57f5916b1d9935a6cbe41666b94cf8d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.8\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 2 giugno 2004, da\n|\n|\nAT 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1\n|\n|\n|\n|\ncon cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US$ 175'000.- oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2003, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l'istruttoria di causa;\ncitate le parti al dibattimento finale, che ha avuto luogo il 21 marzo 2006;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con la petizione in rassegna AT 1, titolare dal dicembre 1993 del conto n. __________ __________ presso il CV 1 di __________ (cfr. doc. B), ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento di US$ 175'000.- più interessi al 5% dal 21 ottobre 2003, rilevando di essere stato vittima di malversazioni da parte di un ausiliario della banca (art. 101 CO), l'allora direttore__________, il quale nel gennaio 1998 lo aveva indotto a concedere, per un tale importo, un mutuo di durata annuale alla società N__________, __________ (doc. D, E), somma che in seguito, se si prescinde dal versamento degli interessi per i primi 5 mesi (US$ 7'282.65), non è più stata rimborsata. L’attore fa pure rilevare che per tali fatti R__________ __________ sarebbe stato condannato per truffa, nell’ambito di una procedura penale in cui egli non si era però costituito parte civile.\n2. La convenuta si è opposta alla petizione, sollevando innanzitutto l’eccezione di prescrizione, giacché, a suo dire, le pretese fatte valere dall’attore, per le quali non era stato firmato alcun mandato di gestione o di consulenza con il cliente, erano di natura extracontrattuale ed anzi, a ben vedere, riguardavano più che altro un investimento privato posto in atto tra l’attore e R__________ __________ esternamente all’istituto di credito. Essa ha pure sostenuto che l’attore le aveva a suo tempo rilasciato un'ampia dichiarazione di scarico del suo operato nell'ambito degli investimenti dei suoi averi (doc. F), mai impugnata.\n3. Effettivamente, con la sentenza 9 giugno 2000 (doc. H) la Corte delle Assise criminali di __________ ha riconosciuto R__________ __________ colpevole di truffa in danno di alcuni clienti della convenuta sottoscrittori dei contratti di prestito N__________ __________ (p. 42), tra cui il qui attore (p. 4), e lo ha pertanto condannato alla pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione (p. 43). La Corte ha in sintesi evidenziato che i clienti della banca non avrebbero mai concesso i mutui in questione se avessero saputo che, contrariamente a quanto garantito dal loro consulente bancario, l’investimento non era per nulla sicuro (e anzi era a rischio accresciuto di perdita integrale, come in effetti è avvenuto) poiché la mutuataria era priva di capitale proprio e utilizzava i fondi ricevuti in modo difforme da quanto assicurato, addirittura procedendo a investimenti altamente speculativi in borsa; né lo avrebbero fatto se avessero saputo che R__________ __________ non si preoccupava minimamente di verificare il promesso impiego dei capitali raccolti (p. 37).\nOra, se di principio è vero che una sentenza penale di condanna fa stato per l’accertamento dell’esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale solo se la parte lesa si è costituita parte civile (art. 112 cpv. 1 CPC), e dunque in concreto la menzionata sentenza delle Assise non potrebbe giovare all’attore, il quale, come detto, non si era costituito parte civile, è però altrettanto vero che gli accertamenti e le considerazioni ivi esposti rappresentano nondimeno un mezzo di prova di accresciuta rilevanza, che spetta semmai alla controparte di rimettere in discussione (cfr. II CCA 15 aprile 1998 inc. n. 12.97.300, 12 maggio 1998 inc. n. 12.98.9). Sennonché, non avendo la convenuta contestato l’esistenza della truffa di R__________ __________ a danno dell’attore, da lei ritenuta pacifica, la circostanza dev’essere ritenuta assodata.\n4. La convenuta ha innanzitutto eccepito la prescrizione delle pretese fatte valere con la petizione, rilevando come le stesse, in assenza di un mandato di gestione o di consulenza tra le parti, fossero di natura extracontrattuale (dunque con un termine di prescrizione annuale) ed anzi riguardavano più che altro un investimento privato posto in atto, esternamente alla banca, tra l’attore e l’allora direttore della filiale. L’eccezione è manifestamente infondata.\n4.1 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, indipendentemente dalla natura giuridica delle relazioni contrattuali esistenti tra il cliente ed la banca, il fatto che quest’ultima, eventualmente per il tramite di un suo funzionario, abbia formulato dei consigli d'investimento all'indirizzo del cliente nell’ambito della sua attività professionale è in ogni caso tale da fondare un contratto di mandato (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., p. 208; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 17 n. 30; DTF 110 II 360 consid. 5a, 115 II 62 consid. 3a, 119 II 333 consid. 7a; II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47), sempre che non si possa eventualmente ritenere che il contratto in questione sia stato direttamente concluso con il funzionario stesso (II CCA 7 maggio 2002 inc. n. 10.1995.105-7)."}