1 CPC. Ed ora sull'accordo 11 giugno 2004 intercorso tra le parti nel senso che la causa promossa direttamente in appello va stralciata con il diritto per l'attore di ripresentarla al giudice competente fatte salve tutte le eccezioni di ordine e di merito che la convenuta vorrà sollevare, esclusa quella di res iudicata connessa allo stralcio di cui al presente decreto. Ritenuto di dover procedere come all'accordo tra le parti che, per le spese, già prevede che le stesse siano a carico dell'attore con l'obbligo di rifondere ripetibili alla controparte. decreta 1. La causa inc.