{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-06-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-5_2004-06-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=29831&nX40_KEY=4711302&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9387cf8b0ecc9ecc2b00e726f691f37d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2004.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2004 10.2004.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:08:27", "Checksum": "4d068ad6dc8c9ca016a9698119aa905a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.06.2004 10.2004.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 19 aprile 2004, da\ncon la quale è chiesta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 624'240.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 23 ottobre 2003 mentre la convenuta, con domanda di accertamento preliminare dei presupposti processuali del 24 maggio 2004, ha chiesto di accertare l'incompetenza materiale della II Camera civile d'appello a giudicare della questione dovendosi applicare il diritto estero e respingere la petizione, perché inammissibile ai sensi dell'art. 302 cpv. 1 CPC.\nEd ora sull'accordo 11 giugno 2004 intercorso tra le parti nel senso che la causa promossa direttamente in appello va stralciata con il diritto per l'attore di ripresentarla al giudice competente fatte salve tutte le eccezioni di ordine e di merito che la convenuta vorrà sollevare, esclusa quella di res iudicata connessa allo stralcio di cui al presente decreto.\nRitenuto di dover procedere come all'accordo tra le parti che, per le spese, già prevede che le stesse siano a carico dell'attore con l'obbligo di rifondere ripetibili alla controparte.\ndecreta\n1. La causa inc. 10.2004.5, proposta direttamente in appello da ATTO1 c. _CONV1 con petizione 19 aprile 2004, è stralciata dai ruoli per incompetenza materiale del Tribunale affinché venga ripresentata al Pretore, fatto salvo il diritto della convenuta di presentare tutte le eccezioni d'ordine e di merito (esclusa la presente decisione di stralcio).\n2. La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- sono a carico dell'attore che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 1'500.- per ripetibili.\n3. Intimazione:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La segretaria"}