8), entro un mese dal ricevimento del relativo estratto conto, il fatto che l’operazione in questione non fosse riportata negli estratti conto (cfr. ad es. doc. F2) non essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc.. In tali circostanze non vi è motivo -né del resto la convenuta l’ha preteso- di ridurre il risarcimento a favore dell’attore, così che in definitiva la convenuta dev’essere condannata a rifondergli la somma di US$ 210'421.46.