La sua responsabilità deve pertanto essere di principio ammessa. 8. In punto al danno subito dall’attore, si deve osservare che lo stesso, contrariamente a quanto preteso da quest’ultimo, non corrisponde tuttavia all’intero importo mutuato di US$ 220'000.-. In effetti se la convenuta avesse ossequiato i suoi obblighi di mandataria, la conseguenza sarebbe stata che l’attore non avrebbe provveduto all’investimento. Questi deve pertanto venir posto nella situazione in cui si troverebbe qualora l’investimento non si fosse mai realizzato.