L’eccezione è manifestamente infondata. 5.1 Secondo la dottrina e la giurisprudenza, indipendentemente dalla natura giuridica delle relazioni contrattuali esistenti tra il cliente ed la banca, il fatto che quest’ultima, eventualmente per il tramite di un suo funzionario, abbia formulato dei consigli d'investimento all'indirizzo del cliente nell’ambito della sua attività professionale è in ogni caso tale da fondare un contratto di mandato (cfr. Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4. ed., p. 208; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 17 n. 30; DTF 110 II 360 consid. 5a, 115 II 62 consid. 3a, 119 II 333 consid. 7a; II CCA 1° dicembre 1997 inc.