5. La convenuta ha innanzitutto eccepito la prescrizione della pretesa attorea, rilevando come la stessa, in assenza di un mandato di gestione o di consulenza tra le parti, fosse di natura extracontrattuale (dunque con un termine di prescrizione annuale) ed anzi riguardava più che altro un investimento privato posto in atto, esternamente alla banca, tra l’attore e l’allora direttore della filiale. L’eccezione è manifestamente infondata. 5.1