La convenuta si è opposta alla petizione, sollevando innanzitutto l’eccezione di prescrizione, giacché, a suo dire, le pretese fatte valere dall’attore, per le quali non era stato firmato alcun mandato di gestione o di consulenza con il cliente, erano di natura extracontrattuale ed anzi, a ben vedere, riguardavano più che altro un investimento privato posto in atto tra l’attore e __________ esternamente all’istituto di credito. Essa ha pure sostenuto che l’attore le aveva a suo tempo rilasciato un'ampia dichiarazione di scarico del suo operato nell'ambito degli investimenti dei suoi averi (doc. M), mai impugnata.