{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-06-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2004-24_2006-06-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=90184&nX40_KEY=4711246&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8aa54cf45ba0a03e355f2a349bdd4867"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:27:12", "Checksum": "c8d0c9ea61e230d60c8913b7dea95a8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2006 10.2004.24\nRegesto:\nbanca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo ausiliario - dichiarazione di scarico\n\n\n8. In punto al danno subito dall’attore, si deve osservare che lo stesso, contrariamente a quanto preteso da quest’ultimo, non corrisponde tuttavia all’intero importo mutuato di US$ 220'000.-. In effetti se la convenuta avesse ossequiato i suoi obblighi di mandataria, la conseguenza sarebbe stata che l’attore non avrebbe provveduto all’investimento. Questi deve pertanto venir posto nella situazione in cui si troverebbe qualora l’investimento non si fosse mai realizzato. Ciò significa che gli utili conseguiti in relazione all’affare, in concreto quindi gli interessi di US$ 9'578.54 che gli sono stati versati per i primi 5 mesi (doc. 5-6), devono essere computati (ICCTF 25 febbraio 2005 4C.365/2004). Il danno subito dall’attore può quindi essere quantificato in US$ 210'421.46.\n9. All’attore non si può infine rimproverare una concolpa per aver accettato l’operazione propostagli da un funzionario che nel corso degli anni si era dimostrato meritevole della sua fiducia, tanto più che l’investimento, nella misura in cui prevedeva il versamento di un interesse del 10% annuale, neppure poteva essere considerato a carattere speculativo. E nemmeno gli si può rimproverare di non aver reclamato, come invece previsto dalle condizioni generali (doc. 8), entro un mese dal ricevimento del relativo estratto conto, il fatto che l’operazione in questione non fosse riportata negli estratti conto (cfr. ad es. doc. F2) non essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc.. In tali circostanze non vi è motivo -né del resto la convenuta l’ha preteso- di ridurre il risarcimento a favore dell’attore, così che in definitiva la convenuta dev’essere condannata a rifondergli la somma di US$ 210'421.46. Avendo l’attore chiesto la condanna del convenuto a rifondergli in franchi svizzeri il debito allibrato in dollari americani e non avendo egli provato che la somma in questione sarebbe stata da lui immediatamente convertita in quest’ultima valuta, la conversione avviene al tasso di cambio del giorno del giudizio (Rep. 1980 p. 67, 1983 p. 286; II CCA 18 luglio 1995 inc. n. 12.95.162), e l’importo dovuto può essere quantificato in fr. 259'121,40 (1.- US$ = fr. 1.23144). A tale somma devono essere aggiunti gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dalla data della petizione, prima valida interpellazione agli atti.\n10. Ne discende il parziale accoglimento della petizione.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 14 dicembre 2004 è parzialmente accolta.\n§. Di conseguenza CV 1, __________, è condannata a pagare a AT 1, __________ la somma di fr. 259'121,40 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2004.\nII. Le spese giudiziarie, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 19'900.-\nb) spese fr. 100.-\nTotale fr. 20'000.-\ngià anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 5/9 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore rifonderà fr. 5'000.- a titolo di ripetibili parziali.\nIII. Intimazione:\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}